In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Chiavi di ricerca:
– numero: 4844
– anno: 2025
– autorità: Corte di Cassazione
– numero: 4844
– anno: 2025
– autorità: Corte di Cassazione
Risultati della ricerca: 2
Ricorso in Cassazione: i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF
Corte di Cassazione (Scarpa Antonio), sentenza n. 4844 del 25 Febbraio 2025
La determinazione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF è insindacabile in sede di legittimità
Corte di Cassazione (Scarpa Antonio), sentenza n. 4844 del 25 Febbraio 2025
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4844 del 25 Febbraio 2025 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 307 del 23 Luglio 2024