Impugnazione al CNF e procura alle liti: la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc non si applica al ricorso proposto in proprio

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente da soggetto privo di jus postulandi, giacché la norma presuppone la possibilità di regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 231 del 28 dicembre 2021

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 28 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Luglio 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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