L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall’avvocato non iscritto all’albo o sospeso dall’esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello ius postulandi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 14 Gennaio 2020 (sospensione)
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