Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o PEC), è sufficiente che l’atto stesso sia spedito entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, già art. 50 RDL n. 1578/1933).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 19 Marzo 2018 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 14 Novembre 2014 (sospensione)
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