L’elenco degli amministratori di sostegno/tutori/curatori, istituito con regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, pur non rientrando tra gli elenchi tipicamente enumerati dalla legge professionale, è riconducibile alla previsione dell’art. 15, comma 1, lett. n), L. 247/2012, che fa riferimento a “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento”. Ne consegue che gli atti relativi alla tenuta di tale elenco — ivi compreso il diniego di iscrizione — sono impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, trattandosi di atti in materia di tenuta degli albi idonei a incidere direttamente nella sfera giuridica dell’interessato, anche solo in termini di perdita di chance. L’eventuale previsione regolamentare di un ricorso interno al COA non può precludere l’esercizio del diritto di agire davanti al CNF, alla luce della riserva di legge di cui all’art. 113, comma 3, Cost.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 338 del 13 Novembre 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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