In tema di procedimento disciplinare, nel caso di mancata audizione dell’iscritto che ne faccia richiesta, occorre distinguere tra due ipotesi distinte: 1) nella fase preliminare, l’audizione non è necessaria e, anche nell’ipotesi in cui fosse richiesta, ma non concessa, il suo difetto non determina la nullità del provvedimento; 2) nel corso della fase dibattimentale, l’audizione dell’incolpato, che ne faccia richiesta o vi acconsenta, è indispensabile per il legittimo svolgimento del procedimento disciplinare, con la conseguenza che la sua mancanza determina la nullità insanabile della decisione per violazione di prescrizioni di legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 303 del 24 Ottobre 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 11 Settembre 2020 (richiamo)
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