[importante] Nel richiedere la citazione a giudizio, il C.I. non ha l’obbligo di “evidenziare” alla sezione CDD le difese opposte dall’incolpato nei propri atti difensivi

In tema di procedimento disciplinare, nel richiedere alla Sezione CDD di disporre l’archiviazione o la citazione a giudizio dell’incolpato ex art. 18 Reg. CNF n. 2/2014, il Consigliere istruttore non ha l’obbligo di “rappresentare” alla sezione stessa le difese opposte dall’incolpato nei propri atti difensivi (memorie, audizione ecc.) e comunque contenuti nel fascicolo dell’istruttoria preliminare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 278 del 6 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 278 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 84 del 13 Dicembre 2022 (sospensione)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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