Ai sensi dell’art. 60 co. 2 R.D. n. 37/1934, la Segreteria del CNF, una volta che il PG abbia restituito il fascicolo proveniente dall’Organo disciplinare (co. 1), «avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici […] per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione». La comunicazione consente alle parti di prendere visione degli atti ed eventualmente di estrarne copia ma non onera in alcun modo gli uffici di questo Giudice a provvedere alla trasmissione del fascicolo a chi ne faccia richiesta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025
– codice: art. 43
Risultati della ricerca: 31
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
CDD di Bologna (pres. Panni Cinzia, rel. Pagliarani Emanuela), decisione n. 22 del 11 Novembre 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 313 del 20 Ottobre 2016
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 193 del 12 Luglio 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 133 del 10 Maggio 2016
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Caia Francesco), sentenza n. 140 del 10 Maggio 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Merli Enrico), sentenza n. 5 del 10 Marzo 2015
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 10 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 21 Maggio 2013 (sospensione)