[importante] L’accesso al fascicolo disciplinare del CNF da parte dell’incolpato

Ai sensi dell’art. 60 co. 2 R.D. n. 37/1934, la Segreteria del CNF, una volta che il PG abbia restituito il fascicolo proveniente dall’Organo disciplinare (co. 1), «avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici […] per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione». La comunicazione consente alle parti di prendere visione degli atti ed eventualmente di estrarne copia ma non onera in alcun modo gli uffici di questo Giudice a provvedere alla trasmissione del fascicolo a chi ne faccia richiesta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

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parere

Il COA di Roma formula quesito in merito all’istanza – pervenuta da un Consigliere dello stesso Ordine – volta ad accedere all’elenco degli iscritti votanti alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Premessa una compiuta disamina della normativa applicabile, il COA chiede di sapere: a) se la predetta richiesta debba essere indirizzata al COA ovvero alla Commissione elettorale; b) se la predetta debba essere formulata in termini di mera istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/90 ovvero come istanza di accesso civico ex d. lgs. n. 33/2013; c) se, ove correttamente proposta, detta richiesta debba essere accolta ovvero rigettata; d) in caso di accoglimento, in che termini sia possibile contemperare l’esigenza di interpello dei controinteressati, in uno con il rispetto dei principi di anonimizzazione e di minimizzazione con la materiale consegna di un completo “elenco dei votanti”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 23 Giugno 2023

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 31 Dicembre 2022 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 23 Maggio 2018 (censura)