[importante] L’accesso al fascicolo disciplinare del CNF da parte dell’incolpato

Ai sensi dell’art. 60 co. 2 R.D. n. 37/1934, la Segreteria del CNF, una volta che il PG abbia restituito il fascicolo proveniente dall’Organo disciplinare (co. 1), «avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici […] per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione». La comunicazione consente alle parti di prendere visione degli atti ed eventualmente di estrarne copia ma non onera in alcun modo gli uffici di questo Giudice a provvedere alla trasmissione del fascicolo a chi ne faccia richiesta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula quesito in merito alla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo e se sia possibile specificare, in tal sede, il ramo di attività in cui lo studio afferma di operare con prevalenza.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 5 del 20 Febbraio 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)