Ai sensi dell’art. 60 co. 2 R.D. n. 37/1934, la Segreteria del CNF, una volta che il PG abbia restituito il fascicolo proveniente dall’Organo disciplinare (co. 1), «avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici […] per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione». La comunicazione consente alle parti di prendere visione degli atti ed eventualmente di estrarne copia ma non onera in alcun modo gli uffici di questo Giudice a provvedere alla trasmissione del fascicolo a chi ne faccia richiesta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025
– codice: art. 15
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L’attuale connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Piacci Bruno), sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 53 del 14 Marzo 2015
Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Maggio 2012 (sospensione)