Qualora il procedimento disciplinare dinanzi al CDD sia stato sospeso ex art. 54 co. 2 L. n. 247/2012 (cioè allorché, agli effetti della decisione, sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale), la successiva relativa riattivazione del giudizio può avvenire in ogni tempo, giacché nessun termine (tantomeno a pena di decadenza) è all’uopo previsto né dall’Ordinamento forense (L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933, Reg. CNF n. 2/2014) né dal codice di procedura penale (quivi eventualmente applicabile, in quanto compatibile, ex art. 59 L. n. 247/2012 e art. 10 Reg. CNF n. 2/2014), mentre dinanzi al CDD non trova in ogni caso applicazione l’art. 297 cpc che, per la riassunzione in sede civile, prevede il termine perentorio di tre mesi.
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini, specificamente riferiti al nuovo ordinamento forense.
Con riferimento all’orientamento affermatosi nella previgente disciplina (che riteneva applicabile l’art. 297 cpc), cfr. CNF n. 219/2022, Cass. n. 19030/2021, Cass. n. 11419/2021, CNF n. 12/2021, CNF n. 249/2016, Cass. n. 8572/2015, Cass. n. 11908/2014.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 27 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 10 Febbraio 2022 (sospensione)
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