La potestas judicandi nei confronti dell’incolpato è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza della sua iscrizione nell’Albo o Registro allegato fino alla definizione del giudizio. Conseguentemente, il procedimento disciplinare si estingue allorché, nelle more, sia disposta la cancellazione dell’incolpato, la quale, se da un lato è sempre consentita (cfr. Corte Cost. n. 70/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto previsto dall’art. 57 L. n. 247/2012), dall’altro lato ha effetti differenti a seconda che si verifichi in pendenza del giudizio di impugnazione ovvero innanzi al CDD: 1) nel primo caso, l’estinzione comporta la definitiva stabilizzazione della sanzione disciplinare inflitta dal CDD nei confronti dell’(allora) iscritto, la quale potrà e dovrà essere eseguita in caso di reiscrizione; nel secondo caso, l’estinzione non fa venir meno «la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può- e anzi deve- essere esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare» (Corte Cost. n. 70/2025 cit.).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 315 del 03 Novembre 2025 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 18 Ottobre 2021 (sospensione)
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