[importante] Espressioni sconvenienti e offensive: l’art. 52 cdf riguarda solo quelle negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale

L’art. 52 cdf circoscrive la condotta sanzionabile all’uso di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale. Conseguentemente, una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta ivi censurata esclusivamente nel caso in cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o all’esercizio dell’attività professionale. Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, viene in rilievo l’art. 9 cdf relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025

NOTA:
In arg. si rileva un contrasto in giurisprudenza. Infatti, cfr. da ultimo CNF n. 64/2025 secondo cui “il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli «scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale» riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 35 del 09 Novembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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