È illegittimo il regolamento COA che, in difetto di una previsione normativa di copertura, stabilisca un termine perentorio per la presentazione delle relative domande che si traduca in una compressione irragionevole dell’interesse del singolo professionista all’iscrizione ovvero in un vantaggio anticoncorrenziale a beneficio di taluni professionisti soltanto (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato la domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati alla funzione di Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore perché tardiva rispetto al termine fissato nel proprio regolamento. Il CNF, rilevato che la scadenza delle domande era fissata dopo due mesi dall’adozione del Regolamento e dopo appena un mese dalla comunicazione agli iscritti e, infine, che questa non era mai pervenuta al ricorrente in quanto fuori foro, in applicazione del principio di cui in massima ha accolto il ricorso, disapplicando in parte qua il regolamento del COA).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 338 del 13 Novembre 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
0 Comment