[IMPORTANTE] Avvocati stabiliti ed integrati: sull’anzianità per l’iscrizione nella sezione dell’albo cassazionisti

Ai fini dell’anzianità necessaria per l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo cassazionisti:
1) l’avvocato stabilito può cumulare gli anni di esercizio della professione in uno o più Stati membri con quelli svolti in Italia (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001);
2) dopo l’iscrizione all’albo ordinario, l’avvocato integrato (già stabilito) non può cumulare gli anni di esercizio della professione come avvocato stabilito in Italia o in uno Stato membro.
La differente disciplina si giustifica in base alla diversità dei rispettivi percorsi professionali: infatti, in virtù dell’iscrizione ordinaria all’albo speciale, l’avvocato può esercitare con piena facoltà dinanzi alle giurisdizioni superiori e spendendo il titolo di avvocato; in virtù, invece, dell’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito potrà sì esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque, d’intesa con un professionista iscritto nell’albo speciale). Pertanto, la disciplina risulta costituzionalmente legittima e conforme al diritto comunitario, giacché la Direttiva 98/5 lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire norme specifiche per l’accesso alle Corti Supreme allo scopo di assicurare il buon funzionamento della giustizia. Diversamente, si rischierebbe una discriminazione (a rovescio) ai danni dell’avvocato che conseguisse il titolo in Italia il quale, per accedere al patrocinio dinanzi alle giurisdizione superiori, dovrebbe maturare una anzianità professionale maggiore a quella dell’avvocato integrato, che beneficerebbe del meccanismo del cumulo con il periodo di iscrizione all’ordine di un diverso Stato membro.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 349 del 17 novembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 17 Novembre 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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