[importante] Avvocati degli enti pubblici: l’Ordinamento forense è lex specialis

In tema di avvocati degli Enti pubblici, la mancanza di esclusività nel senso di attività esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente di cui si è dipendente – in costanza di altra funzione di assistenza giuridico amministrativa – non consente l’iscrizione nell’Elenco speciale ovvero ne impone la cancellazione. Tale principio non subisce deroga dall’art. 1, co. 221, L. n. 208/2015 – cd Legge di stabilità 2016(*), che non si pone in termini di specialità nei confronti dell’art. 23 L. n. 247/2012, giacché è anzi quest’ultima disposizione che, afferendo all’ordinamento sezionale della professione forense, detta i criteri e le condizioni di validità per l’iscrizione negli Albi e negli Elenchi speciali degli Avvocati, ponendosi quale norma speciale (rectius: eccezionale) rispetto alla disciplina generale dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che sancisce l’incompatibilità tra la professione di avvocato e lo status di pubblico dipendente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 267 del 24 settembre 2025

NOTA
(*) Art. 1, co. 221, L. 208/2015: “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.”

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 24 Settembre 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 09 Ottobre 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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