A differenza di quanto previsto con riferimento alle istanze aventi ad oggetto gli Albi tenuti dai Consigli territoriali (art. 17 co. 7 L. n. 247/2012), la legge professionale (cfr. art. 22 L. n. 247/2012) nulla espressamente dispone con riferimento al silenzio serbato dal Comitato per la tenuta dell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 6 co. 2 dlgs C.p.S. n. 597/1947) per l’adozione dei relativi provvedimenti. Ciononostante, in base ai principi generali in materia di natura ed effetti del silenzio della pubblica amministrazione, deve ritenersi che, qualora il Comitato non abbia provveduto sull’istanza di iscrizione entro il termine di 90 giorni (cfr. circolare CNF n. 10-C-2008 del 14 marzo 2008), l’interessato possa proporre ricorso al CNF entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, a pena di inammissibilità(1). Tuttavia, poiché l’inutile decorso del citato termine di 90 giorni non fa venire meno il potere del Comitato di provvedere in merito all’istanza dell’interessato (trattandosi di inerzia riconducibile alla categoria generale del silenzio inadempimento), allorché il Comitato abbia successivamente -ancorché tadivamente- provveduto sulla domanda di iscrizione all’albo cassazionisti, l’eventuale impugnazione medio tempore proposta va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse(2). (Nel caso di specie, l’interessato aveva proposto tempestiva impugnazione avverso il silenzio del Comitato, il quale tuttavia successivamente provvedeva sull’istanza, rigettandola. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato improcedibile il ricorso, dando peraltro atto che l’interessato aveva altresì proposto autonoma, ulteriore impugnazione -sub judice- avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di iscrizione all’albo cassazionisti).
NOTE
(1) In senso conforme, CNF n. 156/2018, CNF n. 30/2018.
(2) In senso conforme, CNF n. 133/2009.
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