Illegittimità del termine eccessivamente ridotto e carente di adeguata pubblicità per l’iscrizione in elenchi del COA

Configura eccesso di potere per violazione dei canoni di logicità, ragionevolezza e proporzionalità la previsione regolamentare di un termine eccessivamente ristretto (nella specie, due mesi dall’adozione del regolamento e un mese dalla comunicazione agli iscritti) per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno, quando tale termine sia privo di adeguati strumenti di pubblicità idonei ad assicurare una piena informazione anche agli avvocati iscritti presso COA diversi da quello procedente. Le esigenze organizzative del Consiglio possono essere ugualmente soddisfatte mediante l’introduzione di un congruo regime transitorio o attraverso forme di pubblicità più incisive (ad esempio, l’inoltro del regolamento agli altri COA per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali), tenuto conto che la moderna tecnologia consente adempimenti iscrizionali telematici con oneri irrisori.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 338 del 13 Novembre 2025
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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