Illecito tentare di screditare, con argomenti extra giuridici, il collega avversario

L’art. art. 42 cdf prevede il divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla persona del collega avversario se l’uso di tali notizie non sia necessario alla tutela di un diritto; “necessità” che peraltro non può consistere nel fine dell’accoglimento della domanda giudiziale del proprio assistito, che all’uopo è circostanza totalmente estranea e ininfluente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 23 Gennaio 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 17 Agosto 2021 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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