L’art. art. 42 cdf prevede il divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla persona del collega avversario se l’uso di tali notizie non sia necessario alla tutela di un diritto; “necessità” che peraltro non può consistere nel fine dell’accoglimento della domanda giudiziale del proprio assistito, che all’uopo è circostanza totalmente estranea e ininfluente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 23 Gennaio 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 17 Agosto 2021 (avvertimento)
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