Illecito tentare di screditare, con argomenti extra giuridici, il collega avversario

L’art. 29 cdf (ora, art. 42 ncdf) prevede il divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla persona del collega avversario se l’uso di tali notizie non sia necessario alla tutela di un diritto; “necessità” che peraltro non può consistere nel fine dell’accoglimento della domanda giudiziale del proprio assistito, che all’uopo è circostanza totalmente estranea e ininfluente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 64
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 22-12-2008, n. 182.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 16 Aprile 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 13 Luglio 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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