Illecito scrivere al datore di lavoro o superiore gerarchico del debitore (ex cliente) al fine di fare pressione per il pagamento

Il rapporto tra professionista e cliente è caratterizzato dal dovere di segretezza e riservatezza nonché dalla puntuale osservanza dei principi deontologici tra i quali la lealtà e la correttezza, sicché costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che riveli l’insolvenza del proprio cliente a terzi, di cui il cliente stesso abbia una qualche soggezione, affinché facciano pressione per il pagamento del suo compenso professionale (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto al superiore gerarchico del proprio ex cliente, un sottoufficiale dell’esercito, che non aveva onorato una sua parcella. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza n. 37 del 25 febbraio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 03 Ottobre 2013 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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