Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, anche senza finalità corruttive ma nell’ambito di un rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti, conceda un prestito di denaro al magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdf, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 10 Settembre 2021 (sospensione)
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