Viola il generale obbligo di lealtà e correttezza l’avvocato che, svolgendo attività di redazione contrattuale nell’interesse di uno dei contraenti (nella specie, suo cliente abituale) inserisca una clausola arbitrale con la designazione di sé stesso quale arbitro unico, e peraltro in assenza di comprovata adesione dell’altro contraente; e ciò senza che abbia rilievo decisivo se l’avvocato avrebbe potuto poi assolvere l’incarico o dovuto astenersi o comunque provvedere ad una specifica informazione alle parti, mancando comunque nel professionista quel carattere di terzietà che deve inderogabilmente caratterizzare il ruolo e l’attività dell’arbitro (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 21 Ottobre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 24 Settembre 2010 (avvertimento)
0 Comment