La professione forense è di per sè compatibile con la funzione di giudice onorario (arg. ex art. 18 L. n. 247/2012), ma gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di GOT, a pena di sanzione disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 26 luglio 2016, n. 240
NOTA:
Corte di Cassazione, sentenza n. 22521 del 07 novembre 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 26 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 29 Ottobre 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13456 del 29 Maggio 2017 (respinge)
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