Illecito l’accordo che attribuisca all’avvocato l’integrale compenso anche nel caso di revoca medio tempore dell’incarico professionale

Quand’anche ritenuto lecito dal punto di vista civilistico, ha comunque rilevanza disciplinare l’accordo sul compenso professionale che riconosca all’avvocato il diritto ad ottenere dal cliente l’intero corrispettivo anche in caso di revoca medio tempore dell’incarico, giacché tale previsione contrattuale si pone in evidente contrasto sia col principio cardine di adeguatezza e di proporzionalità del compenso rispetto all’attività svolta, da cui invece prescinde del tutto, sia col principio di probità e correttezza nei confronti del cliente, che vede compromessa la propria libertà di revoca del mandato, resa particolarmente onerosa (Nel caso di specie, l’accordo prevedeva un compenso di € 70.000 oltre accessori da corrispondersi “senza ritardo all’atto della conclusione dell’incarico e, in ogni caso, all’atto della sua cessazione per qualsivoglia causa”. Tuttavia, il mandato veniva revocato prima che l’attività fosse portata a termine, ma il professionista richiedeva comunque al cliente l’intero importo, proprio in forza della menzionata clausola. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione della sospensione minima irrogata dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 249 del 15 settembre 2025

NOTA
In senso conforme, CNF n. 153/2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 52 del 12 Agosto 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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