Quand’anche ritenuto lecito dal punto di vista civilistico, ha comunque rilevanza disciplinare l’accordo sul compenso professionale che riconosca all’avvocato il diritto ad ottenere dal cliente l’intero corrispettivo anche in caso di revoca medio tempore dell’incarico, giacché tale previsione contrattuale si pone in evidente contrasto sia col principio cardine di adeguatezza e di proporzionalità del compenso rispetto all’attività svolta, da cui invece prescinde del tutto, sia col principio di probità e correttezza nei confronti del cliente, che vede compromessa la propria libertà di revoca del mandato, resa particolarmente onerosa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 03 Agosto 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Giugno 2016 (censura)
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