Contravviene all’obbligo deontologico di correttezza e lealtà nei confronti dei Colleghi (art. 19 ncdf) l’avvocato che, in occasione di una trattativa tra le parti, ingeneri ovvero alimenti l’equivoco di poter consegnare alla controparte, già adempiente, un assegno del proprio cliente, asseritamente trattenuto dal professionista a titolo di deposito fiduciario (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 21 Maggio 2012 (avvertimento)
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