Illecito incaricare consulenti di parte all’insaputa del cliente

Ai sensi dell’art. 27 cdf, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdf), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni omesse o non corrispondenti al vero (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di riferire al cliente di aver commissionato, nel suo interesse, indagini peritali a due consulenti, di cui il cliente stesso apprendeva l’esistenza solo al momento della loro richiesta di pagamento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 363 del 27 novembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 363 del 27 Novembre 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 79 del 22 Novembre 2024 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment