In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, in base dell’art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 12 del 04 Maggio 2017 (censura)
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