In tema di responsabilitàdisciplinare degli avvocati per un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata intrapresa l’azione penale, il principio secondo cui il termine prescrizionale dell’ iniziativa disciplinare, previsto dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933, comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’ imputato non lo ha commesso, è inoperante laddove quel termine sia invece già interamente maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un’ imputazione per il medesimo fatto, dovendosi, in tali ipotesi, avere riguardo, per la individuazione dell’ inizio della sua decorrenza, alla data della commissione dell’illecito.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28316 del 4 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 28316 del 04 Novembre 2024 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 269 del 20 Giugno 2024
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