Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero della formulazione dell’imputazione

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, purché sia stata esercitata l’azione penale nelle forme di cui all’art. 405 c.p.p. e sempreché in quel momento il termine prescrizionale non sia già maturato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 148 del 3 agosto 2020

NOTA:
In senso conforme Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza n. 183 del 19 dicembre 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. D’Antonio), SS.UU, sentenza n. 28386 del 14 dicembre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 03 Agosto 2020 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 09 Novembre 2017 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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