In caso di illecito disciplinare a forma libera ex art. 9 CDF, ovvero non rientrante tra le ipotesi tipizzate nei titoli II, III, IV, V e VI del Codice deontologico forense, spetta al giudicante determinare discrezionalmente la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva e del suo disvalore deontologico. In presenza di un capo di incolpazione che contesti sia un illecito atipico (art. 9 CDF) sia un illecito tipizzato (nella specie, art. 50 CDF), il riferimento a una sanzione “edittale” risulta improprio con riguardo alla violazione atipica, priva di sanzione predeterminata e sanzionabile in modo discrezionale ai sensi dell’art. 20 CDF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 13 Novembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 11 Novembre 2024 (sospensione)
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