Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità

Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” di cui all’art. 9 già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico forense. Il suddetto art. 9 costituisce una “norma di chiusura” che consente attraverso il sintagma «per quanto possibile», previsto nell’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 25 Giugno 2022 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 52 del 31 Agosto 2021 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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