Illecito deridere il collega definendolo un “mediocre cultore del diritto”

Violano l’art. 52 ncdf (già art. 20 codice previgente) le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’”animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto al collega avversario: “ricevo suo ulteriore fax con termine di 3 giorni, i soliti… che lei usualmente concede, essendo un mediocre cultore del diritto”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 233

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 23 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Luglio 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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