Nel caso di illeciti disciplinari costituenti anche reato, a differenza del previgente ordinamento (art. 51 R.D.L. n. 1578/1933), secondo cui la prescrizione decorreva dal giudicato penale, l’esistenza del procedimento penale non ha, di regola, alcuna influenza sul termine di prescrizione dell’azione disciplinare, salvo il caso in cui, per l’esistenza del procedimento penale, non venga espressamente disposta la sospensione, a tempo determinato e per un periodo non superiore complessivamente a due anni, del procedimento disciplinare stesso per (art. 54, comma 2, della Legge n. 247/2012), e salvo che non passi in giudicato una sentenza penale di condanna (art. 56, comma 2, della Legge n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 358 del 7 ottobre 2024
NOTA
In senso conforme, sul fatto che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale sospenda anche il decorso della prescrizione, cfr. CNF n. 121/2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 358 del 07 Ottobre 2024 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 23 del 12 Dicembre 2022 (sospensione)
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