In tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 della L. n. 247 del 2012) anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24285 del 10 Settembre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 157 del 25 Luglio 2023
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