Illecito assistere il convenuto ed il terzo chiamato in potenziale conflitto di interessi tra loro

L’art. 24 ncdf (già art. 37 cdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 265.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 29 Aprile 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 21 Febbraio 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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