Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele), sentenza del 12 settembre 2018, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 24 novembre 2017, n. 186.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 16 Dicembre 2019 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 10 Maggio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12902 del 13 Maggio 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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