Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 146 del 27 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 18 Gennaio 2011 (avvertimento)
0 Comment