L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari (doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza) e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, nei cui confronti deve pertanto astenersi dall’esprimere giudizi di disvalore personale e professionale, specie se trascritti in atti giudiziali (Nel caso di specie, l’avvocato aveva dedotto a verbale di udienza che la relazione del CTU avrebbe affermato dolosamente il falso in quanto “frutto di risentimenti”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 30 Aprile 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Novembre 2008 (avvertimento)
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