Illecita la partecipazione ad un procedimento di mediazione in periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense

Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, peraltro a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva aveva partecipato ad un procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 nonostante fosse fosse sospeso disciplinarmente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 230 del 29 agosto 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 29 Agosto 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 08 Novembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment