Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, peraltro a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva aveva partecipato ad un procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 nonostante fosse fosse sospeso disciplinarmente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 230 del 29 agosto 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 29 Agosto 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 08 Novembre 2022 (sospensione)
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