Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti l’incarico di proporre ricorso per cassazione sebbene non iscritto nell’elenco speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando in contrario l’espressa riserva, rivolta al cliente, di usufruire della collaborazione formale di un collega munito del titolo di avvocato cassazionista (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021
NOTA:
In arg. cfr pure cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226, 10, secondo cui “Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale”.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 05 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 05 Febbraio 2018 (sospensione)
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