L’eventuale (e comunque non consentito(*)) trasferimento del segnalato o incolpato presso altro Distretto non incide sul procedimento disciplinare in corso, che rimane radicato ove originariamente instaurato, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo cui eventuali modificazioni dello stato esistente al momento dell’avvio del procedimento non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 167 del 30 luglio 2021
NOTA:
Sull’estensione del divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012 già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933) anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 30 Luglio 2021 (accoglie) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 26 Luglio 2018 (apertura procedim.to)
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