Il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare davanti al COA sospeso per pregiudizialità penale

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale (ora: trimestrale) di cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale decorre dalla conoscenza effettiva, da parte del Consiglio locale dell’Ordine, della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare è estraneo; tale conoscenza va fissata ad epoca non anteriore al deposito in cancelleria della relativa decisione, non bastando a tale effetto la pubblicazione in udienza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 615, comma terzo, cod. proc. pen.

Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13975, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

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