Il termine di quindici giorni previsto dalla Legge (artt. 3, 37, 50 r.d.l. 1578/33) per il deposito e la notifica della decisione del C.d.O. non ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons.Naz.Forense 20.02.2012 n. 15; Cons.Naz.Forense 08.10.1996 n. 122; Cons.Naz.Forense 24.05.1996 n. 79.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 29 Novembre 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Luglio 2010 (cancellazione amm.va)
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