Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 25 Ottobre 2018 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera n. 16105 del 18 Marzo 2013 (radiazione)
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