Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Luglio 2014 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30868 del 29 Novembre 2018 (respinge)
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