Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 27 luglio 2016, n. 247, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 26 luglio 2016, n. 239, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bonzo), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 10 Settembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)
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