Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 26 luglio 2016, n. 239
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bonzo), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 26 Luglio 2016 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 01 Marzo 2013 (sospensione)
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